1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato anche in soprannumero riassorbibile, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e successive modificazioni, con una dotazione organica comprensiva degli ispettori di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, in possesso del prescritto titolo di studio.
2. L'inquadramento di cui al comma 1, tiene conto delle anzianità maturate, alla
a) qualifica di commissario capo superiore: coloro i quali hanno maturato almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;
b) qualifica di commissario capo: coloro i quali hanno maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;
c) qualifica di commissario: coloro i quali hanno maturato almeno sei anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;
d) qualifica di vice commissario: coloro i quali hanno maturato meno di sei anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;
e) qualifica apicale del ruolo direttivo: coloro che, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, hanno maturato almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori.
3. Per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, relative al concorso ed alla frequenza di corsi previsti per i ruoli non direttivi per l'accesso al ruolo direttivo speciale, stabilendo altresì, analoga riserva di posti per l'accesso al ruolo dall'esterno.